L.R. 82/2015 Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili
La l.r. 45/2013, così come previsto e più volte confermato, ha cessato di avere i suoi effetti in data 31.12.2015 (le domande sono presentabili da parte dei cittadini fino al 31.01.2016).
Non è quindi più possibile presentare richieste per contributi famiglie numerose e contributi famiglie con persona con handicap di età superiore ai 18 anni, a valere sul 2016.
In data 28 dicembre 2015 è stata però approvata la legge regionale n. 82 che, all'articolo n. 5, istituisce per il triennio 2016 - 2018 un contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori di 18 anni disabili.
Contributo Gravissime Disabiltà
La Regione Toscana con il contributo gravissime disabilità ha messo in atto un aiuto concreto per tutte quelle persone in gravissime disabilità e con l'obiettivo di limitare l'istituzionalizzazione di questi cittadini e favorirne così la loro vita all'interno della realtà familiare.
Con delibera n° 664/2017 La Regione è andata ad integrare la delibera precedente del 2016 ampliando la platea dei destinatari del beneficio economico a cui si riferisce tale delibera.
Le istanze devono essere presentate dai servizi sociali di riferimento che poi dovranno prendere in carico la situazione, effettuare visita domiciliare dove dovranno valutare dei parametri ben precisi ed in seguito una commissione di valutazione comunicherà se il soggetto può accedere al beneficio oppure no.
Gli importi mensili possono variare a seconda del caso tra un minimo di 700 ad un massimo di 1000€ e tali importi saranno per i maggiorenni legati all'assunzione di un assistente personale mentre nei casi dei minori con disabilità gravissima e che sono in carico e assistiti dai genitori tale importo verrà erogato sotto forma di assegno di cura.
Qui di seguito riportiamo i link con i quali potrete scaricare o visionare la delibera regionale e l'allegato A dove troverete le linee guida per l'attuazione della delibera.
Per ogni informazione potrete contattarci ai nostri recapiti o recarVi direttamente in sede.
Permessi 104 per lavori notturni e/o a turni
I permessi per assistere un familiare in stato di disabilità possono essere fruiti anche di domenica e anche durante turni di notte: l’INPS pubblica delle precisazioni in merito
L’articolo 33 della legge n. 104/1992 prevede che i lavoratori che prestano assistenza a familiari con disabilità sia garantita la possibilità di assentarsi dal lavoro per tre giorni al mese, godendo di permessi retribuiti, che possono anche essere fruiti ad ore.
Si tratta di una misura che intende alleggerire il carico familiare di assistenza, da non confondersi con i permessi per il lavoratore disabile.
L’INPS ha recentemente pubblicato un messaggio che riporta alcuni chiarimenti in merito alla loro fruizione.
Nel suo messaggio l’INPS ha chiarito che i tre giorni di congedo mensili possono essere fruiti anche di domenica e di notte, se rientranti in turni di lavoro. Va inoltre conteggiato un solo giorno di permesso se il turno è notturno e la prestazione si svolge a cavallo di due giorni. Ricapitoliamo per punti, quindi, come regolarsi in caso di lavoro a turni o domenicale, per poter usufruire dei permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 104.
CHI HA DIRITTO AI PERMESSI – Ricordiamo innanzitutto che i permessi retribuiti per assistere un familiare in condizione di disabilità spettano a:
- genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
- coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità.
- Possono goderne, infine, parenti e affini di terzo grado solo se i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente della persona con disabilità grave abbiano compiuto 65 anni oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti (L. 183/2010).
COSA SI INTENDE PER LAVORO A TURNI - L’INPS precisa che per “lavoro a turni” si intende ogni forma di organizzazione dell’orario di lavoro diversa dal normale “lavoro giornaliero”, in cui l’orario operativo dell’azienda può andare a coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali.
Tale modalità organizzativa, pertanto, può comprendere anche il lavoro notturno e quello prestato in giorni festivi (compresa la domenica).
Il riferimento è l’articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che definisce il lavoro a turni come “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo (impianti operativi che procedono per tutta la giornata e 7 giorni su 7) o discontinuo (impianti che non procedono 24 ore su 24), e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”.
I PERMESSI IN GIORNO FESTIVO – Ricordando che l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente, cioè, dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse, l’INPS specifica che il beneficio in argomento può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica.
I PERMESSI IN ORARIO NOTTURNO - Lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno: anche se si svolge a cavallo di due giorni solari, la prestazione è riferita ad un solo turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione.
Questo significa che il permesso fruito in corrispondenza turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.
LA FORMULA PER IL CALCOLO DELLE ORE FRAZIONATE - Solo se si fruisce dei giorni di permesso frazionandoli ad ore va calcolato il riproporzionamento orario. In tale caso, per determinare a quante ore mensili si ha diritto, si deve applicare la formula indicata nel messaggio n. 16866 del 28/6/2007, ovvero:
orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili