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Dettagli: Categoria: Lavorative | Pubblicato: 11 Settembre 2018 | Visite: 8724

I permessi per assistere un familiare in stato di disabilità possono essere fruiti anche di domenica e anche durante turni di notte: l’INPS pubblica delle precisazioni in merito

L’articolo 33 della legge n. 104/1992  prevede che i lavoratori che prestano assistenza a familiari con disabilità sia garantita la possibilità di assentarsi dal lavoro per tre giorni al mese, godendo di permessi retribuiti, che possono anche essere fruiti ad ore.
Si tratta di una misura che intende alleggerire il carico familiare di assistenza, da non confondersi con i permessi per il lavoratore disabile.

L’INPS ha recentemente pubblicato un messaggio che riporta alcuni chiarimenti in merito alla loro fruizione.
Nel suo messaggio l’INPS ha chiarito che i tre giorni di congedo mensili possono essere fruiti anche di domenica e di notte, se rientranti in turni di lavoro. Va inoltre conteggiato un solo giorno di permesso se il turno è notturno e la prestazione si svolge a cavallo di due giorni. Ricapitoliamo per punti, quindi, come regolarsi in caso di lavoro  a turni o domenicale, per poter usufruire dei permessi  ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 104.

CHI HA DIRITTO AI PERMESSI – Ricordiamo innanzitutto che i permessi retribuiti per assistere un familiare in condizione di disabilità spettano a:
- genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
- coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità.
- Possono goderne, infine, parenti e affini di terzo grado solo se i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente della persona con disabilità grave abbiano compiuto 65 anni oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti (L. 183/2010).

COSA SI INTENDE PER LAVORO A TURNI  - L’INPS precisa che per “lavoro a turni” si intende ogni forma di organizzazione dell’orario di lavoro diversa dal normale “lavoro giornaliero”, in cui l’orario operativo dell’azienda può andare a coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali.
Tale modalità organizzativa, pertanto, può comprendere anche il lavoro notturno e quello prestato in giorni festivi (compresa la domenica).
Il riferimento è l’articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che definisce il lavoro a turni come “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo (impianti operativi che procedono per tutta la giornata e 7 giorni su 7) o discontinuo (impianti che non procedono 24 ore su 24), e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”.

I PERMESSI IN GIORNO FESTIVO – Ricordando che l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente, cioè, dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse, l’INPS specifica che il beneficio in argomento può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica.

I PERMESSI IN ORARIO NOTTURNO - Lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno: anche se si svolge a cavallo di due giorni solari, la prestazione è riferita ad un solo turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione.
Questo significa che il permesso fruito in corrispondenza turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.

LA FORMULA PER IL CALCOLO DELLE ORE FRAZIONATE - Solo se si fruisce dei giorni di permesso frazionandoli ad ore va calcolato il riproporzionamento orario. In tale caso, per determinare a quante ore mensili si ha diritto, si deve applicare la formula indicata nel messaggio n. 16866 del 28/6/2007, ovvero:

 orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili

 

MESSAGGIO INPS N° 3114 

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